Regolamento Macchine (UE) 2023/1230: guida pratica per costruttori e officine
Il 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 prende il posto della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questa guida raccoglie in un solo posto quello che serve sapere a chi costruisce, integra o modifica macchine: le date, chi ha quali obblighi, come si sceglie la procedura di conformità, cosa cambia per le istruzioni e cosa controllare adesso. Per ogni punto indichiamo l'articolo, così puoi verificarlo sul testo ufficiale.
Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento si applica direttamente in tutta l'Unione. Chi modifica in modo sostanziale una macchina diventa fabbricante per quella macchina. Le istruzioni possono essere digitali, ma a condizioni precise. Per le categorie dell'Allegato I servono procedure di conformità specifiche. La documentazione tecnica va conservata per almeno 10 anni.
Le date che contano
| Data | Cosa succede | Riferimento |
|---|---|---|
| 29 giugno 2023 | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE (L 165) | GU L 165 |
| 20 gennaio 2024 | Si applicano le norme su autorità di notifica e organismi notificati (articoli 26-42) | art. 54 |
| 20 ottobre 2026 | Termine entro cui gli Stati membri notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni | art. 50 |
| 20 gennaio 2027 | Il Regolamento si applica; la Direttiva 2006/42/CE è abrogata | artt. 51 e 54 |
Nota: nel testo pubblicato il 29 giugno 2023 compaiono le date 14 gennaio 2027, 14 ottobre 2026 e 14 gennaio 2024. Sono state corrette dalla rettifica pubblicata nella GU L 169 del 4 luglio 2023: le date valide sono quelle in tabella.
Regolamento, non direttiva: cosa significa
La Direttiva 2006/42/CE doveva essere recepita da ogni Stato con una legge nazionale. Il Regolamento invece è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 54). Le regole sono le stesse in Italia, in Germania o in Francia: un vantaggio per chi vende macchine all'estero.
Una cosa resta nazionale: le sanzioni. Il Regolamento chiede agli Stati di stabilirle e precisa che devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive» e che «possono comprendere sanzioni penali per violazioni gravi» (art. 50). Gli importi li decide ogni Stato.
Chi è coinvolto
- Chi costruisce macchine (il fabbricante): deve rispettare i requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato III, redigere la documentazione tecnica dell'Allegato IV parte A, applicare la procedura di valutazione della conformità dell'art. 25, redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE (art. 10).
- Chi modifica una macchina già sul mercato: se la modifica è sostanziale, diventa fabbricante per quella macchina (art. 18). È il punto che riguarda più da vicino officine, manutentori e aziende che adattano le proprie linee. Lo spieghiamo in dettaglio in Modifica sostanziale di una macchina: quando diventi tu il fabbricante.
- Chi costruisce quasi-macchine: ha obblighi propri (art. 11), con dichiarazione di incorporazione e istruzioni per l'assemblaggio.
- Importatori e distributori: il Regolamento definisce anche i loro obblighi. Per esempio l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità UE per almeno 10 anni.
Che procedura di conformità serve alla tua macchina
La scelta dipende da dove ricade la macchina rispetto all'Allegato I (art. 25):
- Allegato I, parte A: si applica una di queste procedure: esame UE del tipo (modulo B) seguito dal modulo C, garanzia qualità totale (modulo H) o verifica dell'unità (modulo G). In tutti i casi interviene un organismo notificato (art. 25, par. 2).
- Allegato I, parte B: è ammesso il controllo interno della produzione (modulo A) solo se la macchina è progettata e costruita secondo norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti essenziali pertinenti. Altrimenti serve una delle procedure con organismo notificato (art. 25, par. 3).
- Macchina non elencata nell'Allegato I: controllo interno della produzione, modulo A (art. 25, par. 4).
La parte A dell'Allegato I comprende, testualmente:
- Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
- Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
- Ponti elevatori per veicoli.
- Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
- Componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza.
- Macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi.
Le 19 categorie della parte B dell'Allegato I
- Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili (dei tipi elencati nell'allegato).
- Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
- Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili (dei tipi elencati nell'allegato).
- Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- Seghe a catena portatili da legno.
- Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
- Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
- Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
- Macchine per lavori sotterranei (dei tipi elencati nell'allegato).
- Veicoli per la raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
- Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
- Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
- Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 della presente parte.
- Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
- Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
- Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
Per officine e carpenterie metalliche vale la pena guardare con attenzione il punto 9 della parte B (presse e piegatrici a carico o scarico manuale) e i punti 15-17 (dispositivi di rilevamento delle persone, ripari interbloccati, blocchi logici di sicurezza).
Il software conta come la meccanica
Il Regolamento definisce il componente di sicurezza come «un componente fisico o digitale, compreso un software» destinato a espletare una funzione di sicurezza (art. 3). E la modifica sostanziale può avvenire «mediante mezzi fisici o digitali» (art. 3, punto 16). In pratica: un aggiornamento del software che tocca le funzioni di sicurezza va valutato con la stessa attenzione di una modifica meccanica.
Istruzioni e dichiarazione di conformità in digitale
Le istruzioni per l'uso possono essere fornite in formato digitale (art. 10, par. 7), ma il fabbricante deve indicare come accedervi, renderle stampabili e scaricabili, e tenerle online per tutto il ciclo di vita previsto e per almeno 10 anni. Su richiesta dell'utilizzatore al momento dell'acquisto deve fornire gratis la versione cartacea entro un mese. Anche la dichiarazione di conformità UE può essere resa disponibile tramite indirizzo internet o codice a lettura ottica (art. 10, par. 8). Tutti i dettagli in Istruzioni digitali delle macchine: cosa chiede il Regolamento 2023/1230.
E le macchine già vendute?
Il Regolamento non chiede di ricertificare tutto il parco macchine. L'art. 52 stabilisce che gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027, e che i certificati di esame CE del tipo rimangono validi fino alla loro scadenza.
Il discorso cambia se su quelle macchine si interviene: una modifica sostanziale fatta dopo l'immissione sul mercato porta con sé gli obblighi del fabbricante (art. 18). Per questo l'inventario delle modifiche fatte negli anni è uno dei primi controlli.
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Quando un'azienda ci chiama, non partiamo dai manuali. Partiamo dall'audit documentale: mettiamo in fila le macchine, la documentazione esistente e le modifiche fatte nel tempo, e verifichiamo tutto con le domande della checklist. Il risultato è un elenco di cosa c'è, cosa manca e in che ordine intervenire. Perché questo approccio funziona lo raccontiamo in Audit documentale: perché partire da qui.
Domande frequenti
Da quando si applica il Regolamento (UE) 2023/1230?
Dal 20 gennaio 2027 (art. 54, data come corretta dalla rettifica in GU L 169 del 4.7.2023). Dalla stessa data la Direttiva 2006/42/CE è abrogata (art. 51).
Devo rifare la marcatura CE delle macchine già vendute?
Il Regolamento non lo richiede per i prodotti immessi sul mercato conformemente alla Direttiva prima del 20 gennaio 2027 (art. 52). Diverso è il caso di una modifica sostanziale successiva: chi la fa assume gli obblighi del fabbricante (art. 18).
Il manuale può essere solo in PDF?
Può essere digitale, alle condizioni dell'art. 10, par. 7: accesso indicato sulla macchina, formato scaricabile e stampabile, disponibilità online per almeno 10 anni e copia cartacea gratuita su richiesta al momento dell'acquisto. Per macchine che possono essere usate da non professionisti, le informazioni essenziali di sicurezza vanno comunque fornite su carta.
Quali sono le sanzioni?
Le stabilisce ogni Stato membro (art. 50). Il Regolamento indica solo che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e che possono includere sanzioni penali per violazioni gravi.
· Regolamento (UE) 2023/1230, testo ufficiale in italiano (EUR-Lex, GU L 165 del 29.6.2023)
· Rettifica del Regolamento (UE) 2023/1230 (GU L 169 del 4.7.2023): fissa le date al 20 gennaio 2027, 20 ottobre 2026 e 20 gennaio 2024
· Articoli citati: 3, 10, 11, 18, 25, 50, 51, 52, 54 e Allegato I del Regolamento.
Le citazioni tra virgolette sono riportate dal testo ufficiale su EUR-Lex. Questa pagina ha finalità informative e non sostituisce una valutazione tecnica o legale sul caso specifico.
